Art. 11.
(Limiti al numero dei componenti
della giunta regionale).

      1. All'articolo 121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La Giunta è composta esclusivamente da assessori. Il numero degli assessori è determinato in ogni Regione dallo statuto e non può comunque essere superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla medesima Regione».

 

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